Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Universita' anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento dell'anzianita' richiesta dal precedente art. 7. Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria e' valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari. La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art14 · fonte del testo

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