Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, e' attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, e' attribuita, sempreche' intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente art. 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianita' maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima. Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, e' attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con la anzianita' posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti. Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto della eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo e', comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio gia' richiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale. Agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianita' nel coefficiente di stipendio 325 e' attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza entro il decimo anno dalla immissione in ruolo, la prima classe di stipendio, con la anzianita' che loro compete in base all'annessa tabella A e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti. Qualora l'abilitazione alla libera docenza sia stata conseguita entro il nono o l'ottavo anno dall'immissione in ruolo l'anzianita' di servizio nel coefficiente 402 e' maggiorata, rispettivamente, di uno o di due anni. Nel computo dell'anzianita' complessiva nel coefficiente 402 si tiene conto, in ogni caso, anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art24 · fonte del testo

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