Art. 7 — Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

((1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi)) Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. ((Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2)) comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2014 al 23 luglio 2016. 25 parole tolte, 147 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini tolto: conservano aggiunto: mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di tolto: trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e aggiunto: conservazione va indicato con la dicitura tolto: «aggiunto: : "da consumarsi preferibilmente entrotolto: » seguita dalla data. 2. aggiunto: il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi … protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta tolto: La violazione delaggiunto: . Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui tolto: ai commi 1 e aggiunto: al comma 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9~art7 · fonte del testo

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