Art. 9 — Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini

Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

Testo vigente dal 31 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;9~art9 · fonte del testo

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