Art. 1 — Etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva vergine e dell'olio di oliva

L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", made in Italy relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si e' svolto nel territorio nazionale. E' vietato l'uso di diciture equipollenti. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformita' con il contenuto: "prodotto in parte con oli provenienti da..." con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero "prodotto totalmente con oli provenienti da...", ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Puo' essere altresi' aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione. Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi. Le confezioni gia' in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.

Testo vigente dal 29 agosto 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;313~art1 · fonte del testo

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