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Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. ((Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia)). I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia.

Testo in vigore dal 27 maggio 1989 al 29 luglio 2003

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989. 4 parole tolte, 65 parole aggiunte.

… imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 tolto: devono eleggere domicilio certificatoaggiunto: , se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono aggiunto: nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art7 · fonte del testo

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