Art. 159 c.nav. — Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati
((1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma)).
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1976 al 1 marzo 1998. 92 parole tolte, 49 parole aggiunte in 3 capoversi.
aggiunto: 1. Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di personetolto: , enti o societa',aggiunto: fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previstetolto: nell'articolo 143, venga a superareaggiunto: dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficiotolto: d'iscrizioneaggiunto: di iscrizione della nave procedetolto: all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
tolto: I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157.
tolto: Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negataaggiunto: alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizioneaggiunto: della nave promuove la vendita giudiziale della navetolto: , quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei caratitolto: , o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art159 · fonte del testo
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