Art. 18 — Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN))), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. (( I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ))

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 14 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' tolto: nei registri di cui all'articolo 15 aggiunto: nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato … del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. I cittadini italiani aggiunto: e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che tolto: intendano aggiunto: intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' tolto: nei registri di cui all'articolo 15 devono aggiunto: nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentantetolto: , che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscrittaaggiunto: . Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art18 · fonte del testo

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