L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituto dal seguente: "Art. 7. - Ai Fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art6 · fonte del testo

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