Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1994 al 22 ottobre 1996. Leggi il testo vigente →

Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20. Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

  • a)anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
  • b)anni 16, per i natanti a motore, nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
  • c)anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 22 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994. 12 parole tolte, 123 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20. Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre tolto: i aggiunto: gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remiaggiunto: , con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motoreaggiunto: , nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario aggiunto: e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italianaaggiunto: , nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al tolto: precedente aggiunto: terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro tolto: della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti aggiunto: dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari