Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

((Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:

  • a)i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;
  • b)i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;
  • c)i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;
  • d)i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18. In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976. 126 parole tolte, 160 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Non e' richiesta alcuna abilitazioneaggiunto: Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:

a) i natanti tolto: e le imbarcazioni di cui all'articolo 13 e, in genere, le imbarcazioni aggiunto: di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;

b) tolto: le imbarcazioni di stazza lorda fino a 3 tonnellate purche' non provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per navigazione entro 3 miglia dalla costa, se condotte aggiunto: i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;

aggiunto: c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni tolto: 18 aggiunto: 14;

tolto: c) le imbarcazioni da diporto a vela di stazza lorda fino a 3 tonnellate, entro i limiti consentiti alle navi costiere, se condotteaggiunto: d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni tolto: 18, o entro le 3 miglia, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 14 aggiunto: 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18. In occasione di tolto: regate e relativi allenamenti organizzati aggiunto: manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela tolto: o dai circoli nautici velici da questa riconosciuti, il limite di 3 tonnellate per le imbarcazioni da diporto a vela e' elevato a 25. In tale caso laaggiunto: , dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre tolto: i limiti della navigazione costiera aggiunto: il limite stabilito per ciascuna categoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art18 · fonte del testo

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