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((Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20)). ((Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20))nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

  • a)anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
  • b)anni 16, per i natanti a motore, nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
  • c)anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1994 al 22 ottobre 1996. 21 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore tolto: di aggiunto: avente una cilindrata superiore a tolto: 500 cc, aggiunto: 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a tolto: 650 cc, aggiunto: 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a tolto: 800 cc, aggiunto: 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a tolto: 1200 cc, aggiunto: 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a tolto: 18,4 kw o a 25 cv aggiunto: 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni tolto: di cui all'articolo 20. Nessuna aggiunto: previste dall'articolo 20. Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art18 · fonte del testo

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