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((Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

  • a)anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
  • b)anni 16, per i natanti a motore nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario;
  • c)anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. 175 parole tolte, 142 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre aggiunto: i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) tolto: i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi aggiunto: anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) tolto: i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;

tolto: c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;

tolto: d) aggiunto: anni 16, per i natanti a motore nonche' per i natanti a tolto: motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliariotolto: , purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18. In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale dellaaggiunto: ;

aggiunto: c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italianatolto: , nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria aggiunto: nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art18 · fonte del testo

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