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((In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nei cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle Federazioni suddette)).

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 15 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. 125 parole tolte, 160 parole aggiunte.

In occasione di tolto: regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per aggiunto: manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui tolto: alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, aggiunto: all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, tolto: la navigazione e' consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8. In tutti i casi aggiunto: possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al tolto: precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata aggiunto: quarto comma dell'articolo 13 per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nei cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art14 · fonte del testo

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