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((In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione e' consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8. In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976. 28 parole tolte, 113 parole aggiunte.

In occasione di tolto: manifestazioni, sportive e relativi allenamenti, le imbarcazioni da diporto ammesse a parteciparvi dalla Federazione italiana aggiunto: regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla tolto: Federazione italiana motonautica possono essere aggiunto: Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione e' consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle internetolto: , anche se sprovviste della licenza di cui tolto: all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente aggiunto: allo stesso articolo 8. In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art14 · fonte del testo

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