L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione e' consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8. In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata".

Testo vigente dal 20 marzo 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art9 · fonte del testo

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