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In occasione di manifestazioni, sportive e relativi allenamenti, le imbarcazioni da diporto ammesse a parteciparvi dalla Federazione italiana della vela o dalla Federazione italiana motonautica possono essere autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne, anche se sprovviste della licenza di cui all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art14 · fonte del testo

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