Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989. Leggi il testo vigente →

L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale. Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. ((Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorita' marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile. Analogamente, le autorita' marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sara' trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa)). Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. 104 parole aggiunte.

… o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. aggiunto: Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorita' marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile. Analogamente, le autorita' marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sara' trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari