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L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8, lettere a) e b), e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, ovvero dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile o uffici dipendenti, previa visita di accertamento effettuata con la osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale. Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art12 · fonte del testo

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