Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005
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Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005
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6 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 29 luglio 2003. 293 parole tolte.
tolto: L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia e' effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unita' le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorita' marittima o della navigazione interna presso cui l'unita' e' iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sara' trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art12 · fonte del testo
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