La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale e' dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorita' giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 149/1970

    Parametro
    16 luglio 1970

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nell…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 56/1966

    Parametro
    3 giugno 1966

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.…

    Art. 389 c.p.p. · Art. 392 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (136)

Se ne mostrano 10 su 136, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art29 · fonte del testo

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