Ordinanza n. 117/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
- art. 20Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
usata come parametro
Voci della giurisprudenza
Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e
20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle
indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d'appello di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e
Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13
febbraio 1980;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a.
Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43 del 13 febbraio 1980;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune
di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo
1980;
4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed
altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di
espropriazione e di occupazione);
che nessuno si è costituito in giudizio;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate
illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;
che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e
non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30,
terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le
ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e
Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte