Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e

20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge

28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle

indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d'appello di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e

Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13

febbraio 1980;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a.

Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43 del 13 febbraio 1980;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d'appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune

di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo

1980;

4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed

altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

(Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di

espropriazione e di occupazione);

che nessuno si è costituito in giudizio;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate

illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;

che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e

non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30,

terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre

1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le

ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e

Potenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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