Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, quinto

comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale),

promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1972 dal tribunale di Trieste

nel procedimento civile vertente tra Quargnal Rodolfo e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 3 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Rodolfo

Quargnal nei confronti dell'INPS con atto di citazione del 31 gennaio

1972, il tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 maggio 1972, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21

luglio 1965, n. 903 (che ha sostituito l'art. 2 della legge 4 aprile

1952, n. 218, sostitutivo, a sua volta, dell'art. 13 del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, dispone che se viene a morte un pensionato o

assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità

è a questo corrisposta solo nel caso in cui lo stesso sia riconosciuto

invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto

r.d.l. n. 636 del 1939;

che nel giudizio si è costituito l'INPS, il quale, dopo aver

motivato per la non fondatezza della questione, ha chiesto l'emanazione

di un provvedimento conforme a giustizia.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza n. 201 del 1972, in riferimento

all'art. 3 (nonché agli artt. 29, 37 e 38) della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965,

n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di

pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal tribunale di Trieste con l'ordinanza indicata

in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 201 del 14

dicembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari