Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga

omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per

gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, e dell'art. 1 del

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre

1959 per gli operai addetti all'industria ediliza per la provincia di

Napoli, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal tribunale di

Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancora Carmine ed

altri e Vittorioso Giovanni, iscritta al n. 310 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del

27 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con ordinanza 7 aprile 1971, il tribunale di Napoli

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei decreti

presidenziali citati in epigrafe, perché stabiliscono dei minimi

salariali non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della

Costituzione;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che, con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di

tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,

emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio

1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la

sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei

contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti

alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio

del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto

collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle

industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n.

865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del

contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti

all'industria edilizia per la provincia di Napoli, sollevata con

l'ordinanza del tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n.

156 del 28 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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