Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. Leggi il testo vigente →

(( L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua:

  • c)in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 695

5

La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."

Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    L'art. 104, quarto comma, Cost. (secondo cui i due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie") va interpretato, sulla base sia del tenore letterale della norma, sia dei lavori preparatori, sia, infine, delle letture che ne sono state fatte durante un trentennio in sede giurisprudenziale e legislativa, nel senso che esso esclude che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per categorie. Cio` premesso, sarebbe poi arbitrario ritenere che il legislatore sia completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta, costituzionalmente rilevanti, nello stabilire quali e quante siano le categorie dei magistrati destinate a riflettersi sulla composizione del C.S.M.: viene al riguardo in considerazione il sicuro nesso tra le "varie categorie", di cui al quarto comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati configurate dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, nesso che emerge dal complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla Costituente. Una volta, quindi, dichiarata - con la sentenza n. 86 del 1982 - la illegittimita` costituzionale dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, la` dove ammetteva la dissociazione fra la nomina a magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo ufficio, cade il solo aggancio, sul piano dell'ordinamento giudiziario, che possa trovare la norma che, agli effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che, pur nominati tali, non siano investiti del corrispondente ufficio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 104, quarto comma, Cost., l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni". (La presente pronuncia di accoglimento non investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio per quanto concerne le funzioni direttive superiori, sia perche` la decisione n. 86 del 1982 non ha intaccato in tal senso l'ordinamento giudiziario, sia, soprattutto, perche` la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non e` sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i magistrati di cassazione complessivamente intesi).

    Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 3 Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima. - S. n. 87/1982.

    Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 3 Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 168/1963

    Illegittimità dichiarata
    23 dicembre 1963

    L'art. 104, 4x comma della Costituzione dispone che i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie, ma non esige, in relazione anche all'art. 107, 3x comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni) che a tutte le categorie di magistrati sia attribuita, nella composizione del Consiglio stesso, una rappresentanza proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Non è pertanto in contrasto con il precetto anzidetto l'art. 23, 1x comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura, in quanto prevede una rappresentanza numerica più elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, avendo riguardo, non tanto al numero degli appartenenti alle varie categorie, quanto alla loro qualificazione. Tale disparità di trattamento fra le varie categorie di magistrati non può ritenersi in contrasto con la Costituzione, neppure sotto il profilo della eguaglianza, essendo consentito al legislatore ordinario disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando trovino logica giustificazione, come nella specie, in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio Superiore, nella maggiore esperienza e prestigio dei magistrati di cassazione.

    Art. 11 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 110 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1990 al 30 marzo 2002. 154 parole tolte, 73 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studiaggiunto: L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistraturatolto: . All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati aggiunto: avviene con voto personale, tolto: segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina. aggiunto: diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua:

aggiunto: c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari