L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente: "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale. Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni".

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni";…

    Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 3 Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima. - S. n. 87/1982.

    Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 3 Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;695~art3 · fonte del testo

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