Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23,

comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3

della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema elettorale

del Consiglio superiore della magistratura) promossi dalla Corte di

cassazione - Sezioni unite civili - con tre ordinanze emesse il 9

luglio 1981 ed una emessa il 16 luglio 1981, rispettivamente iscritte

ai nn. 744, 745, 746 e 747 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982.

Visto l'atto di costituzione di Coniglio Saverio;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avv. Antonio Stoppani, per Coniglio Saverio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con quattro ordinanze datate 9 e 16 luglio 1981, emesse nel

corso di procedimenti relativi ad altrettante decisioni della sezione

disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, le Sezioni

unite civili della Corte di cassazione hanno impugnato l'art. 3 della

legge 22 dicembre 1975, n. 695 (sostitutivo dell'art. 23 della legge 24

marzo 1958, n. 195), sulla riforma della composizione e del sistema

elettorale per il Consiglio medesimo: là dove si dispone che, "agli

effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione

e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la

rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni".

Quanto alla rilevanza della questione, si osserva che alcuni

magistrati di cassazione e di appello, chiamati a comporre la sezione

disciplinare (nei procedimenti in cui si erano irrogate le sanzioni in

esame), risultavano non investiti delle funzioni corrispondenti.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si argomenta in primo luogo

che la norma impugnata violerebbe il principio di rappresentatività

enunciato dall'art. 104, quarto comma, della Costituzione, in base al

quale due terzi dei componenti il Consiglio superiore "sono eletti ...

da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie

categorie". Il riferimento alle categorie postulerebbe, infatti, che

"queste ultime siano entità realmente esistenti nella magistratura

ordinaria, che cioè vi siano gruppi i quali si differenzino l'uno

dall'altro", per le "diverse esperienze di cui sono portatori": il che

significherebbe, allora, che il legislatore ordinario, una volta

definite le varie categorie, alla stregua dell'ordinamento processuale

e giudiziario (con particolare riguardo alle fasi dell'attività

giurisdizionale), dovrebbe commisurare il Consiglio "all'esigenza di

rappresentatività" delle categorie medesime. Ed in questo senso

orienterebbe anche l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, poiché

il divieto di distinguere i magistrati se non per diversità di

funzioni non sarebbe stato dettato nel solo intento di salvaguardare

l'indipendenza dell'attività giurisdizionale, insuscettibile di

vincolo gerarchico, bensì dimostrerebbe "la ripugnanza

dell'ordinamento per differenziazioni fra magistrati non derivanti

dalla diversità dei compiti cui essi sono assegnati"; laddove

nell'attuale situazione - osserva il giudice a quo - "riesce arduo

comprendere di quale specifica esperienza siano portavoce nel Consiglio

i membri che non svolgono le funzioni proprie della categoria che sono

destinati a rappresentare", data la nuova disciplina della carriera dei

magistrati, dettata dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 (che

la Corte di cassazione non fa per altro oggetto d'una propria

impugnativa, limitandosi a ricordare le censure già proposte - sul

punto - dalla quarta sezione del Consiglio di Stato).

Le ordinanze di rimessione aggiungono che si profilerebbe un

ulteriore contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza,

essendosi reso possibile che "magistrati i quali versano in situazioni

diverse per la diversità delle funzioni esercitate, entrino a far

parte del Consiglio come appartenenti alla stessa categoria, e che,

viceversa, magistrati i quali versano nella stessa situazione in quanto

sono investiti di uguali funzioni siano eletti come rappresentanti di

categorie diverse", con conseguenze, in quest'ultimo caso,

particolarmente gravi proprio per la sezione disciplinare: la quale -

si rileva - "essendo preposta al rispetto della deontologia

professionale e quindi dovendo apprezzare il valore di comportamenti

non tipicizzati in ipotesi normative ..., abbisogna di persone che

conoscano bene i vari ambienti ... in cui i magistrati si trovano ad

operare, per comprendere appieno se ed in qual misura certi

comportamenti costituiscano condotta che li renda immeritevoli della

fiducia e della considerazione di cui debbono godere e che comprometta

il prestigio dell'ordine giudiziario", secondo l'art. 18 del r.d. 31

maggio 1946, n. 511.

2. - Relativamente ai giudizi in questione, non è intervenuto -

nel termine prescritto dall'art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del

1953 - il Presidente del Consiglio dei ministri. Per altro, il

Presidente stesso ha successivamente spiegato intervento nell'analogo

giudizio promosso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1981 (reg. ord. 24/1982), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo scorso; ed ha quindi depositato

in data 22 marzo - "deduzioni" relative al giudizio instaurato dalle

Sezioni unite con una delle ordinanze emesse il 9 luglio 1981, sul

ricorso proposto da Roberto Furlotti (reg. ord. 744/1981): per

sostenere l'infondatezza della questione in esame e per chiedere, in

via preliminare, che la Corte ritenga ammissibili le deduzioni

medesime, "anche ove occorra in via di conversione dell'intervento

spiegato nel già citato giudizio di cui all'ordinanza 24/82".

Si è invece costituito tempestivamente, nel procedimento

concernente l'impugnativa della sanzione disciplinare inflittagli, il

ricorrente Saverio Coniglio, che ha sollecitato la Corte, ai fini

dell'accoglimento della proposta questione, a prendere in

considerazione anche l'eventuale contrasto delle disposizioni

denunciate con il principio costituzionale di buon andamento

dell'amministrazione: nell'ambito della quale ricadrebbe la stessa

sezione disciplinare del Consiglio superiore, a meno di volerla

qualificare come un giudice speciale, istituito in violazione dell'art.

102, secondo comma, della Carta costituzionale. Considerato in diritto :

Vanno anzitutto dichiarate irricevibili le "deduzioni del

Presidente del Consiglio dei ministri", depositate il 22 marzo 1982,

quanto al giudizio promosso dalle Sezioni unite civili della Corte di

cassazione con ordinanza del 9 luglio 1981 (reg. ord. 744/1981), emessa

sul ricorso proposto da Roberto Furlotti. Come riconosce espressamente

l'Avvocatura dello Stato, il termine fissato dall'art. 25, ultimo

comma, della legge n. 87 del 1953 era scaduto da tempo, senza che vi

fosse stata una "formale e tempestiva iniziativa di intervento". Né ha

consistenza la tesi che l'intervento spiegato dal Presidente del

Consiglio dei ministri in altri procedimenti successivi, aventi ad

oggetto "la medesima questione di legittimità costituzionale", valga a

rimettere in termini il Presidente stesso, agli effetti del giudizio

interessante Roberto Furlotti. La figura della "conversione

dell'intervento", ipoteticamente prospettata dall'Avvocatura dello

Stato, non trova infatti nessun fondamento nella vigente disciplina

processuale, ivi comprese le norme applicabili nei giudizi davanti a

questa Corte.

2. - Le quattro ordinanze in esame impugnano tutte - con

motivazioni quasi integralmente identiche, per ciò che riguarda la non

manifesta infondatezza della questione sollevata - l'art. 23, secondo

comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3

della legge 22 dicembre 1975, n. 695: in cui si considerano quali

"magistrati di cassazione" e quali "magistrati di appello", agli

effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura e

quindi della sua sezione disciplinare, "i magistrati che abbiano

conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive

funzioni". Le Sezioni unite della Cassazione sostengono, infatti, che

nella sezione disciplinare del Consiglio dalla quale erano state emesse

le deliberazioni impugnate figuravano vari magistrati di cassazione e

di appello, le cui qualifiche non corrispondevano alle funzioni; ed

anzi precisano che tale corrispondenza sussisteva per uno soltanto dei

magistrati di cassazione componenti il collegio, laddove l'art. 1 della

legge 18 dicembre 1967, n. 1198, vigente al tempo in cui la sezione

aveva deliberato, prevedeva che ne facessero parte - fra l'altro -

"cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio

direttivo". Ma le Sezioni unite dubitano che la scissione resa in tal

modo possibile dalla norma denunciata sia conforme al dettato degli

artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della

Costituzione; e preliminarmente affermano che dalla soluzione del

problema dipendono le sorti dei giudizi a quibus, nel senso che

l'annullamento della norma stessa determinerebbe la nullità delle

impugnate deliberazioni della sezione disciplinare (in applicazione

dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., quanto al vizio relativo alla

costituzione del giudice).

La sostanziale identità della questione così sollevata consente

che i quattro giudizi vengano riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Fra i parametri utilizzati dal giudice a quo, centrale è la

disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 104 Cost., in base

alla quale i componenti "togati" del Consiglio superiore della

magistratura vanno eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli

appartenenti alle varie categorie".

Effettivamente, è da tale disposto che la Cassazione desume "il

principio di rappresentatività", cui dovrebbe ispirarsi la disciplina

sulla composizione del Consiglio superiore: cioè l'esigenza che il

Consiglio, nella sua componente "togata", costituisca l'espressione di

"gruppi i quali si differenzino l'uno dall'altro per una propria

specifica e sostanziale caratterizzazione", alla stregua degli attuali

"ordinamenti processuali e giudiziari", non già in conseguenza di

scelte arbitrarie del legislatore ordinario. Così interpretato il

quarto comma dell'art. 104, l'ulteriore richiamo che le ordinanze di

rimessione fanno al terzo comma dell'art. 107 Cost. ("I magistrati si

distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni") non comporta

un'autonoma censura della norma impugnata, ma giova soltanto a

rafforzare la tesi che - in vista della formazione del Consiglio

superiore - vadano escluse le "differenziazioni fra magistrati non

derivanti dalla diversità dei compiti cui essi sono assegnati". Ed

anche in relazione al principio di eguaglianza, che sarebbe leso dalle

disparità fra i magistrati, dovute alla norma che consente la

dissociazione tra le funzioni esercitate e le categorie rappresentate

nel Consiglio, il giudice a quo non fa che ribadire il riferimento alla

specifica disposizione costituzionale sulla componente "togata" del

Consiglio stesso.

Ciò posto, tre sono - nell'ordine - gli interrogativi ai quali la

Corte è ora chiamata a rispondere: primo, se la menzione delle "varie

categorie" dei magistrati eleggibili - di cui al quarto comma dell'art.

104 Cost. - esiga o meno che, ai fini dell'elezione degli esponenti

della magistratura e della conseguente composizione del Consiglio

superiore, l'elettorato passivo sia categorizzato; secondo, se, nel

caso di una risposta affermativa, l'intera categorizzazione rimanga

affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, o debba invece

rispondere - del tutto od in parte - a determinati criteri,

costituzionalmente rilevanti; terzo, se, nel caso di una risposta

nuovamente affermativa, siano compatibili con tali criteri le due

previsioni della norma denunciata: quella concernente i magistrati di

cassazione e quella concernente i magistrati di appello che non

esercitino le rispettive funzioni.

4. - È stato sostenuto in dottrina che, pur avendo messo in

evidenza "gli appartenenti alle varie categorie", il quarto comma

dell'art. 104 Cost. non richiederebbe nulla più che l'eleggibilità di

tutti i magistrati in seno al Consiglio superiore, quali che siano le

categorie di appartenenza. La disposizione costituzionale in esame

dovrebbe essere letta, in altri termini, come se imponesse l'elezione

"nell'ambito delle varie categorie", indipendentemente da qualunque

riserva di posti; e come se, pertanto, l'accenno alle categorie non

avesse un diverso e maggiore significato di quello spettante alla

separata indicazione dei "professori ordinari di università in materie

giuridiche" e degli "avvocati dopo quindici anni di esercizio": fra i

quali il Parlamento deve scegliere il residuo terzo dei membri del

Consiglio superiore, senza che per questo occorra - come si ricava

dall'art. 22 della legge n. 195 del 1958 - una distinta presenza di

professori ed avvocati all'interno del Consiglio. Ma nel medesimo senso

varrebbero i lavori preparatori della Costituente, dai quali risulta

che quell'assemblea respinse svariati emendamenti intesi a conservare

il Consiglio superiore come collegio composto dai soli esponenti dei

"gradi" più elevati della magistratura; la considerazione sistematica

del ruolo spettante al Consiglio, quale garante dell'indipendenza

dell'intero "ordine" dei magistrati, e non delle singole partizioni di

esso; la stessa incompatibilità che si assume fra un sistema

elettorale di liste concorrenti, come quello configurato dall'art. 25

della legge n. 195 (nel testo modificato dall'art. 5 della legge n. 695

del 1975), e l'idea che i magistrati eletti rappresentino le rispettive

categorie di provenienza.

Ora, è indiscutibile che dal quarto comma dell'art. 104 discenda

il divieto di escludere in partenza qualsiasi categoria di magistrati,

quanto ad entrambi gli aspetti, attivo e passivo, dell'elettorato

concernente il Consiglio superiore. Ma la Corte non è dell'avviso che

in ciò si esaurisca il significato di quella disposizione. Al

contrario, dal tenore testuale di essa, dai lavori preparatori, dalle

letture che ne sono state fatte durante un trentennio, in sede

giurisprudenziale e legislativa, risulta univocamente che i magistrati

di cui si compone il Consiglio superiore vanno pur sempre distinti per

categorie; sicché l'opposta tesi corrisponde - almeno per alcuni suoi

profili - non tanto ad una diversa interpretazione dell'art. 104,

quarto comma, quanto ad un modello organizzativo non coincidente con

quello indicato dalla stessa Carta costituzionale.

Sul piano letterale, rappresenta una forzatura interpretativa il

ritenere che "appartenenti alle varie categorie" sia l'equivalente

terminologico di "tutti i magistrati ordinari", secondo l'espressione

adoperata dal testo costituzionale per individuare il corpo elettorale

della componente "togata" del Consiglio. Se questa fosse stata

l'intenzione dei costituenti, il dettato dell'art. 104, quarto comma,

avrebbe potuto e dovuto risolversi in una formula ben più semplice e

adatta allo scopo: per esempio, del tipo di quelle utilizzate dal terzo

comma dell'art. 56 o dal capoverso dell'art. 58, per far risaltare la

tendenziale coincidenza dell'elettorato attivo e passivo, quanto

all'elezione delle Camere del Parlamento. Ad ogni modo, non è in

questi termini che vanno ricostruiti i dibattiti ed i voti

dell'Assemblea Costituente, concernenti l'elaborazione di quel testo

che poi fu tradotto nella disposizione in esame. L'irrilevanza di ogni

categorizzazione e la conseguente insindacabilità delle norme di legge

ordinaria attinenti alle eventuali categorie dei magistrati eleggibili

(salvo soltanto il rispetto del principio generale di eguaglianza)

sarebbero forse sostenibili, se fosse stata approvata la conclusiva

proposta del Comitato di redazione, mirante a rinviare alle "norme

dell'ordinamento giudiziario" la risoluzione dell'intero problema.

Senonché la maggioranza dell'Assemblea, nella seduta pomeridiana del

25 novembre 1947, restauro' l'originario disegno della Commissione dei

75 (art. 97 cpv. del progetto di Costituzione), approvando un testo che

faceva esplicita menzione, circa l'elettorato passivo, degli

"appartenenti alle diverse categorie": con chiaro riguardo ad una

previa necessaria distinzione degli eleggibili, del resto ipotizzata in

vario senso da quasi tutte le proposte avanzate nella Commissione dei

75 e poi dinanzi al plenum (cioè considerando i componenti magistrati

in una prospettiva comunque assai diversa dagli avvocati e dai

professori universitari in materie giuridiche, suscettibili di essere

eletti nel Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta

comune).

Oltre che dalla prevalente dottrina costituzionalistica, è questa

l'interpretazione già accolta dalla giurisprudenza della Corte. Nella

sentenza n. 168 del 1963, ponendosi il problema se il corpo elettorale

del Consiglio superiore potesse venire a sua volta categorizzato, la

Corte ha ritenuto in ogni caso incontestabile che la Costituzione

preveda "la distinzione per categorie, con riferimento soltanto

all'elettorato passivo". Del pari, la sentenza n. 12 del 1971, nel

considerare la composizione della sezione disciplinare del Consiglio,

ha insistito nell'assunto che occorra "necessariamente tenere conto

delle linee fondamentali secondo le quali, in conformità dell'art. 104

Cost., risulta strutturato il consesso"; e ciò per soddisfare

l'"esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo

della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le

singole categorie sono portatrici".

D'altro canto, malgrado le complesse vicende della legislazione

ordinaria che ha disciplinato le elezioni del Consiglio superiore della

magistratura, anche in sede legislativa la distinzione per categorie

dei magistrati eleggibili ha costantemente rappresentato un punto

fermo. In vista del quarto comma dell'art. 104 (congiuntamente al terzo

comma dell'art. 107 Cost.), già con l'art. 1 della legge 24 maggio

1951, n. 392, si sono stabilite tre categorie, rispettivamente formate

dai "magistrati di Tribunale", dai "magistrati di Corte d'appello" e

dai "magistrati di Corte di cassazione". Ed effettivamente la

tripartizione introdotta dalla legge n. 392 è stata ed è tuttora la

premessa delle varie leggi succedutesi dal 1958 in poi, per regolare la

costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura.

L'art. 23, primo comma, della legge n. 195 del 1958 presuppone, con

tutta evidenza, la tripartizione stessa, pur dando un distinto rilievo

ai magistrati di cassazione "con ufficio direttivo". A sua volta, su

questa linea continua a procedere la legge n. 1198 del 1967, per ciò

che riguarda l'elettorato passivo. Ed anche l'impugnato art. 3 della

legge n. 695 del 1975, nella parte in cui ammette - relativamente alle

due categorie considerate - la presenza in seno al Consiglio dei

magistrati di cassazione e d'appello che non esercitino le rispettive

funzioni, non riflette l'intento di superare la categorizzazione;

bensì corrisponde - stando alla più parte degli interventi che

condussero all'approvazione ed alla riapprovazione di tale disposto, in

seguito al rinvio presidenziale del 30 ottobre 1975 - all'affermata

necessità di tener conto, nel disciplinare le elezioni consiliari,

delle conseguenze prodotte dalle leggi 25 luglio 1966, n. 570, e 20

dicembre 1973, n. 831, là dove la nomina a magistrato di appello e

cassazione viene dissociata dal contestuale conferimento dei relativi

uffici.

Del resto, conclusioni analoghe valgono ancor oggi, in

considerazione della sopravvenuta legge 3 gennaio 1981, n. 1. Il

criterio del quale si tratta non è stato abbandonato, malgrado l'art.

15 di questa legge - per bilanciare le continue variazioni dell'entità

numerica di ciascuna categoria - preveda che metà dei magistrati

componenti il Consiglio venga eletta "indipendentemente dalla categoria

di appartenenza". Quanto all'altra metà dei componenti "togati",

l'indispensabile distinzione di essi viene anzi sottolineata con

maggiore forza che nelle normative precedenti: come è dimostrato dalla

struttura delle liste elettorali, di cui all'art. 18 della legge

stessa, nonché dai testuali riferimenti ai "posti vincolati", che in

base all'art. 21 vanno comunque assegnati alle categorie

corrispondenti.

5. - In definitiva, il quarto comma dell'art. 104 Cost. esclude

che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere

integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste

concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per

categorie. La circostanza che il Consiglio sia stato concepito a

garanzia dell'indipendenza di tutta la magistratura, senza che i suoi

componenti magistrati possano considerarsi come veri e propri

rappresentanti delle categorie di appartenenza, non toglie infatti che

le deliberazioni spettanti a tale collegio riguardino - in molteplici

occasioni - caratteristiche e situazioni proprie delle singole

partizioni dell'"ordine" in questione: dalle assegnazioni e dalle

promozioni (per non dire delle stesse sanzioni disciplinari), fino alle

proposte ed ai pareri sull'ordinamento giudiziario e sulla

amministrazione della giustizia, che il Consiglio ha tante volte

elaborato, in virtù dell'art. 10 cpv. della legge n. 195 del 1958. Ed

è appunto in tal senso che si spiega la struttura voluta dalla Carta

costituzionale.

Con tutto questo, è certo che lo stabilire quali e quante siano le

categorie dei magistrati, destinate a riflettersi sulla composizione

del Consiglio superiore, non può non restare - in larga misura -

affidato alle scelte del legislatore ordinario. Anche alla stregua del

rigido collegamento che le ordinanze di rimessione, assumendo che la

Costituzione imponga categorie di stampo funzionale, stabiliscono fra

l'art. 104, quarto comma, e l'art. 107, terzo comma, la tipologia delle

funzioni giurisdizionali è comunque così varia e così articolata,

che la composizione del Consiglio non potrebbe mai rispecchiarla

totalmente, tanto più che i vari generi di classificazioni

astrattamente ipotizzabili possono interferire a vicenda. Basti

pensare, da un lato, alla distinzione tra magistratura giudicante e

magistratura requirente, sin qui trascurata in considerazione dei

tradizionali sistemi di pareggiamento, già risultanti dall'art. 28

dell'ordinamento giudiziario del 1907 e quindi confermati, sia pure in

vari termini, da tutta la legislazione successiva; per poi ricordare,

d'altro lato, come la stessa legge n. 392 del 1951 adotti

classificazioni di natura mista, in parte collegate ad un quadro

essenziale delle "funzioni giudicanti", in parte prodotte da

valutazioni pertinenti allo stato giuridico ed alla carriera dei

magistrati, che risentono ancora delle vecchie differenziazioni basate

sul grado.

Ma sarebbe arbitrario desumerne che il legislatore sia

completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta,

costituzionalmente rilevanti allo scopo della definizione delle "varie

categorie". Altro sono, in realtà, gli inconvenienti e i motivi di

difficoltà, che ineriscono allo stato attuale della legislazione

sull'ordinamento giudiziario e della disciplina delle stesse funzioni

giurisdizionali; altro è l'esigenza di porre comunque a raffronto le

opzioni legislative e le previsioni costituzionali, esplicitamente od

implicitamente riferite o riferibili al problema in esame.

Sotto questo ultimo profilo, un generalissimo criterio del quale la

Corte può valersi, ai fini dell'attuale giudizio, è rappresentato dal

sicuro nesso esistente fra le "varie categorie", indicate nel quarto

comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati

configurate dalle leggi che concorrono a formare la normativa

sull'ordinamento giudiziario. Un nesso del genere è infatti desumibile

da tutto il complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla

Costituente, malgrado la molteplicità delle opinioni e delle

posizioni, che emerge dalla lettura degli atti. All'ordinamento

giudiziario - come già si è notato - faceva espresso richiamo, senza

più contenere nessuna menzione delle categorie, il testo proposto

dagli on. Ruini ed altri, a nome del Comitato di redazione; ma l'inciso

"secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" venne pur sempre votato

dal plenum, subito dopo l'approvazione dell'emendamento dell'on.

Perlingieri, inteso a reintrodurre il riferimento alla

categorizzazione. E tutto lascia presumere - anche in mancanza di

verbali del Comitato di coordinamento, da cui si possa trarne la

riprova - che l'eliminazione di tale inciso, nel testo sottoposto alla

finale approvazione dell'Assemblea, sia stata voluta perché il

richiamo appariva superfluo; non già perché si intendesse -

contraddittoriamente - costituzionalizzare il criterio della

categorizzazione e insieme demandare l'intera determinazione delle

categorie alle sole leggi concernenti le elezioni del Consiglio

superiore.

Già in tal senso, però, s'impone l'annullamento della norma

impugnata, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai

magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che abbiano

conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive

funzioni. Una volta dichiarata - mediante la sentenza n. 86 di

quest'anno - l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n.

831 del 1973, là dove esso ammetteva la dissociazione fra la nomina a

magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo

ufficio, cade in effetti il solo aggancio che il citato disposto

dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958 (come

sostituito dall'art. 3 della legge del 1975) possa ritrovare sul piano

dell'ordinamento giudiziario.

S'intende, tuttavia, che la presente decisione di accoglimento non

coinvolge affatto il primo comma dell'art. 23 della legge n. 195 del

1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975, né come

nuovamente modificato dall'art. 15 della legge n. 1 del 1981; tanto

più che tali norme non formano oggetto dell'impugnativa promossa dalle

ordinanze in esame. In altre parole, compete al legislatore stabilire

quale debba essere l'entità della riserva spettante ai magistrati di

cassazione: sia che si tratti degli otto posti di cui alla legge n. 695

del 1975 (che già procedeva, per altro, dalla considerazione di un

gran numero di magistrati provvisti della relativa nomina, ma non

ancora investiti delle rispettive funzioni); sia che si tratti dei

quattro posti attualmente previsti dalla legge n. 1 del 1981. Ciò che

conta, agli effetti della valida composizione del Consiglio superiore

(e della sua sezione disciplinare), è che questi posti, non

arbitrariamente fissati dal legislatore ordinario, risultino in

concreto ricoperti da magistrati che vi abbiano diritto, sulla base di

legittime disposizioni dell'ordinamento giudiziario (o delle altre

leggi comunque pertinenti alle funzioni ed allo stato giuridico dei

magistrati stessi).

6. - Così individuata la ragione del decidere, ne discende anche

in quali limiti debba essere affermata l'illegittimità costituzionale

della norma in discussione.

a) In primo luogo, cioè, la presente pronuncia di accoglimento non

investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio, per quanto concerne

le funzioni direttive superiori, delle quali dovrebbero essere

effettivamente titolari - secondo le ordinanze di rimessione - due fra

i magistrati di cassazione componenti il Consiglio. In verità, il

problema non concerne letteralmente - il secondo comma dell'art. 23

della legge n. 195 del 1958 (nel testo sostituito dalla legge del

1975), bensì il primo comma dell'articolo stesso (nel testo del '75

che, sul punto, è rimasto in sostanza immutato anche dopo l'entrata in

vigore della legge n. 1 del 1981). Ma il dubbio è pur sempre

infondato, perché l'ordinamento giudiziario non è stato in tal senso

intaccato dalla decisione n. 86 di quest'anno e, soprattutto, perché

la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non è

sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i

magistrati di cassazione complessivamente intesi.

Da un lato, giova notare che l'art. 23, primo comma, della legge n.

195 del 1958 (nel testo ora vigente) richiede in modo esplicito che due

degli otto o dei quattro magistrati di cassazione - rispettivamente

presi in considerazione dalle leggi del 1975 e del 1981 - siano stati

"dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori" o,

più semplicemente, risultino "idonei" alle funzioni medesime; ma

l'art. 16 della legge n. 831 del 1973, in base al quale può essere

tuttora dichiarata l'idoneità in esame, non è stato per questa parte

annullato (né reso altrimenti inapplicabile) per effetto della

sentenza n. 86. D'altro lato, è determinante l'argomento che la

categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo esorbita

dalla fondamentale tripartizione di cui all'art. 1 della legge n. 392

del 1951; e rappresenta in ogni caso il frutto di un criterio misto di

classificazione, discrezionalmente utilizzato dal legislatore

ordinario.

Più di preciso, due sono le componenti principali di tale

categoria (secondo le indicazioni già fornite dall'art. 6 della legge

n. 392): quella costituita dai titolari di uffici direttivi interni

alla Corte di cassazione e quella costituita da magistrati di

cassazione cui siano stati conferiti uffici direttivi equiparati, non

attinenti alla giurisdizione di legittimità (dalla presidenza del

Tribunale superiore delle acque pubbliche, all'ufficio di presidente

delle Corti di appello o di procuratore generale presso le Corti

medesime). Nel primo senso, però, lo stesso art. 104 Cost. ha

direttamente individuato, al terzo comma, gli uffici direttivi

destinati ad assumere specifica evidenza ai fini della composizione del

Consiglio superiore: vale a dire, quello di "primo presidente" e quello

di "procuratore generale della Corte di cassazione". Nel secondo senso,

la scelta legislativa in questione non attiene più alla Cassazione

come tale, bensì ad una serie di funzioni di cui l'ordinamento

giudiziario può liberamente disporre. E, non a caso, anche le Sezioni

unite civili della Corte suprema avevano a suo tempo dichiarato

manifestamente infondata l'impugnativa dell'art. 3 della legge n. 695

del 1975, nella parte che equipara la dichiarazione dell'idoneità

all'effettivo esercizio delle funzioni direttive superiori.

b) Secondariamente, va dichiarata la non fondatezza della questione

di legittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte

relativa ai "magistrati di appello".

Anche per questo aspetto, non cade il nesso con l'ordinamento

giudiziario, stabilito mediante l'art. 1 della legge n. 570 del 1966

(relativamente ai presupposti ed alle forme di attribuzione della

qualifica in esame). Né si può dire che le stesse ragioni, in base

alle quali la citata sentenza n. 86 di quest'anno ha parzialmente

annullato il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 831

del 1973, impongano una corrispondente decisione circa le nomine a

magistrato di appello, se non altro in vista delle conseguenze che ne

derivano quanto alla composizione del Consiglio superiore. Come questa

Corte ha già notato nella predetta pronuncia, in una prospettiva

costituzionale sono, ben diverse le posizioni spettanti alle Corti

d'appello ed alla Corte di cassazione, nonché alle rispettive

categorie di magistrati. Le Corti d'appello non esercitano, infatti,

funzioni specificamente attribuite dalla Costituzione, a differenza di

quelle che il secondo e il terzo comma dell'art. 111 Cost. riservano

alla Cassazione; né i magistrati d'appello vengono distintamente

considerati dalla Costituzione, come invece si riscontra negli artt.

106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma, aventi espresso

riguardo ai "consiglieri di cassazione" od alla generalità dei

componenti la suprema magistratura ordinaria. Al contrario, funzioni e

giudici di merito, inclusi i magistrati e le Corti d'appello, possono

bene formare l'oggetto delle più varie riforme, da parte del

legislatore ordinario; tanto più che la giurisdizione di secondo grado

non è certo attribuita in via esclusiva ai magistrati in questione,

bensì è ripartita fra varie specie di organi giurisdizionali, sulla

base di scelte legislative che negli anni più recenti hanno assunto

una sempre più vasta portata. Il che concorre a spiegare per quali

ragioni l'ordinamento giudiziario non distingua rigorosamente gli stati

giuridici dei giudici di merito, come è dimostrato dalla stessa legge

n. 570 del 1966, che ha unificato il "ruolo organico" dei magistrati di

appello e di tribunale.

In tale situazione, la Corte deve solo assicurare che i magistrati

di cassazione, investiti delle corrispondenti funzioni, non rimangano

esclusi dal Consiglio superiore; mentre spetta al legislatore ordinario

di riconsiderare, eventualmente, l'intera categorizzazione della

componente "togata" del Consiglio. E rimane la preminente esigenza di

dare infine una piena attuazione alla settima disposizione transitoria

costituzionale, là dove si preannuncia "la nuova legge

sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo

comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3

della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i

posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a

"magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non

esercitino le rispettive funzioni";

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, come

sostituito dall'art. 3 della legge n. 695 del 1975 - sollevata dalle

Sezioni unite civili della Corte di cassazione, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe - nella parte in

cui prevede che i posti riservati ai magistrati di appello possano

essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva

nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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