In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1. Il creditore pignoratizio potra' anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

Testo vigente dal 9 agosto 1985

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;401~art3 · fonte del testo

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