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Costituzionale
Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata
Legge 24 luglio 1985, n. 401
- Aggiornato al
- 9 agosto 1985
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata puo' essere costituito dagli…
- Art. 2Il debitore puo' disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini…
- Art. 3In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non…
- Art. 4null
- Art. 5Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora…
- Art. 6Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita…
- Art. 7Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a…
- Art. 8Le parti - creditore e debitore - alla scadenza del credito possono convenire la…
- Art. 9null
