Art. 9 — Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Provvedimento abrogato dalla l. 2 dicembre 1994, n. 689.
Abrogato dal 20 dicembre 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non puo' superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze. L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione e' stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1994, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art9 · fonte del testo
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