Il Ministero dell'interno:

  • a)predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamita' naturale o catastrofe i seguenti servizi:
  • 1)interventi tecnici urgenti;
  • 2)assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite. Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;
  • b)cura la realizzazione delle opere di urgente necessita' e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile; 1
  • c)cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile. Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale e' peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66

1

Il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 ha disposto (con l'art. 50 dell'allegato) che "Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonche' dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469."

Testo vigente dal 31 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1970 al 31 marzo 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66

    Il D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 ha disposto (con l'art. 50 dell'allegato) che "Per attrezzature di protezione civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonche' dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art6 · fonte del testo

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