Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, e' autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente puo' provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari