Alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali. Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestivita' ed il piu' coordinato ed armonico impiego. Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali. Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unita', la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unita' organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamita' naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorita' da esso delegata.

Testo vigente dal 16 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art5 · fonte del testo

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