Nei casi di catastrofe o di calamita' naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilita' o indiretta o hanno il diritto a conseguirle. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attivita' professionale per almeno tre mesi, puo' essere concesso un indennizzo, che non e' rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, e' ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attivita', per non piu' di dodici mesi, ed e' liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20, settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576, del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non puo' essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliber- ate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art18 · fonte del testo

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