L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a)possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
  • b)abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
  • c)la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art9 · fonte del testo

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