L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal seguente: "Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°".

Testo vigente dal 11 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art1 · fonte del testo

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