Art. 635 c.p.c. — Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

[1]Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

[2]Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 secondo comma, sono altresi' prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 376/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    La qualificazione degli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e assistenza come prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire a tutte le parti del processo, sia attrici che convenute, una incisiva tutela giudiziaria dei propri diritti; ne` e` possibile un valido raffronto con la nuova procedura contenziosa di cui alla L. n. 689 del 1981, attesa la strutturale diversita` delle situazioni regolate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 635, comma secondo, cod.proc.civ., nella parte concernente l'idoneita` probatoria degli accertamenti anzidetti in fase di cognizione sommaria).

    Art. 635 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art635 · fonte del testo

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