Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 2000 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica. Le regioni disciplinano le modalita' per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N. 338)).

Testo in vigore dal 8 dicembre 2000 al 15 giugno 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 8 dicembre 2000. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali. tolto: Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro puo' assegnare alle universita' che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N. 338.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari