Art. 12 — Attribuzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le universita' esercitano le funzioni gia' assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le universita' inoltre:
tolto: a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
tolto: b) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
tolto: c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalita' di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
tolto: d) promuovono attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresi' delle associazioni e cooperative studentesche;
tolto: e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione presso altre universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
tolto: f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.
tolto: g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. Le universita' provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Statoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art12 · fonte del testo
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