Art. 17 — Fondo di incentivazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il piano triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
tolto: a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita' istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
tolto: b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria". Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termineaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art17 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.