Art. 16 — Prestiti d'onore

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). 4 Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 27/10/2004, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 103 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha abrogato i commi 1, 2 e 3 al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 1 gennaio 2004. 264 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

tolto: a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

tolto: b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestitoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 27/10/2004, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 103 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha abrogato i commi 1, 2 e 3 al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art16 · fonte del testo

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