Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse il referendum gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1987, n. 332

3

La L. 7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987, e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 7 agosto 1987

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/2005

    Questione inammissibile
    10 maggio 2005

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 34 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 75 cost. · Art. 48 cost. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/1997

    Questione inammissibile
    9 maggio 1997

    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 34 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 75 cost. · Art. 15 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 40 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1970 al 7 agosto 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1987, n. 332

    La L. 7 agosto 1987, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987, e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art34 · fonte del testo

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