Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1983

Altra decisione · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum

abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12

(Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in

legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio

dei ministri e del Parlamento in relazione al disegno di legge A.S.

1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio iscritto

al n. 26 registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli

artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per

l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con

modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso

depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1982, sollevato

conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio e

del Parlamento, in relazione al disegno di legge (A.S. 1830), recante

la disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotto dal Governo

nel Senato, approvato da questo e, successivamente, con modificazioni,

dall'altro ramo del Parlamento, quindi nuovamente trasmesso al Senato,

dove il calendario, fissato al momento della proposizione del ricorso,

ne prevedeva la definitiva approvazione nella seduta del 29 maggio

1982: disegno, il quale contempla l'abrogazione delle citate norme di

legge, oggetto del referendum promosso dai ricorrenti;

che si assume la sussistenza dei requisiti occorrenti per la

rituale instaurazione della prospettata controversia: infatti, sotto il

profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei ricorrenti a

promuovere conflitto e la legittimazione passiva degli organi - e dei

relativi poteri dello Stato - nei confronti dei quali è prodotto il

ricorso; sotto il profilo oggettivo si asserisce, poi, che l'emanazione

di una legge abrogativa, o anche la semplice presentazione di un

disegno di legge, in pendenza o in prossimità di una consultazione

referendaria, nella specie peraltro già indetta, costituisce un

concreto e consistente pericolo di menomazione della sfera garantita ai

promotori dell'abrogazione popolare;

che l'ammissibilità del conflitto è così ulteriormente dedotta:

secondo Costituzione - ammettono i ricorrenti - le Camere mantengono la

propria permanente potestà normativa durante tutto il corso della

procedura referendaria; la giurisprudenza di questa Corte consente

d'altra parte che il quesito relativo all'abrogazione popolare sia - in

seguito all'apposito accertamento rimesso, ex art. 39 della legge 25

maggio 1970, n. 352, all'Ufficio Centrale per il referendum presso la

Corte di Cassazione - trasferito dagli atti o dalle disposizioni, su

cui verteva inizialmente, alla normativa sopravvenuta nelle more del

procedimento referendario, la quale non abbia sostanzialmente

modificato tali atti o disposizioni: ciò nonostante, la legge n. 352

del 1970 mancherebbe pur sempre di tutelare l'interesse dei promotori

al regolare e tempestivo svolgimento della consultazione referendaria;

che si chiede di conseguenza alla Corte di dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del

1970, nella parte in cui detta disposizione non prevede i termini in

cui l'Ufficio Centrale - in pendenza di consultazione referendaria già

indetta, ed in relazione alla data all'uopo fissata - debba dichiarare

la cessazione della procedura in corso, per effetto di una legge

sopravvenuta, abrogativa dei precetti investiti dalla richiesta di

referendum: deducendosi al riguardo la violazione degli artt. 1, 24,

49, 97 e 104 Cost.; che si chiede in via subordinata la dichiarazione

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della citata legge n.

352 del 1970, limitatamente alla parte in cui esso non consente

l'indicazione di un nuovo termine - oltre quello finale, ivi fissato,

del 15 giugno - entro il quale possa essere indetta la nuova

consultazione popolare, ove l'Ufficio Centrale abbia, ex art. 39 della

stessa legge, disposto che il quesito da sottoporre al voto popolare

venga trasferito alla normativa sopravvenuta nelle more della procedura

referendaria: e ciò, per pretesa violazione degli artt. 1, 24, 49,

97 e 104 Cost.; che nel ricorso si prospetta altresì l'illegittimità

costituzionale del disegno di legge sopra richiamato, in cui è

prevista l'abrogazione della normativa investita dalla richiesta di

referendum, per avere il Governo posto al riguardo la questione di

fiducia alla Camera, nonché per presunti vizi del procedimento

adottato in sede di commissione referente;

considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, nel senso che

sussistano i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti, ad

aversi conflitto di attribuzione, dall'art. 37, primo comma, della

legge n. 87 del 1953;

considerato che alla Corte vien soltanto richiesto di definire

questioni di legittimità costituzionale, le quali, del resto,

potrebbero venire all'attenzione di questo Collegio, solo se e in

quanto si fosse instaurato il proposto conflitto;

che tuttavia il ricorso in esame sarebbe inammissibile, anche

quando il conflitto fosse stato promosso in ordine ad una legge

perfetta, ed anzi già entrata in vigore, diretta ad abrogare le

disposizioni investite dalla richiesta di referendum: questo perché le

attribuzioni dei ricorrenti risultano, in tutta la loro possibile

estensione, tutelate dall'apposito rimedio, offerto, come la Corte ha

in più pronunzie affermato (sentenze nn. 68 e 69/1978; 30 e 31/1980;

ord. n. 42/1983), dall'accertamento compiuto dall'Ufficio Centrale

presso la Corte di Cassazione, al quale spetta infatti di stabilire se

il quesito referendario vada trasferito alla normativa sopravvenuta nel

corso della procedura per abrogazione popolare;

che identica conclusione si impone, a maggior ragione, per il

conflitto prospettato nel caso di specie, in cui la lesione della sfera

dei promotori è dedotta soltanto in relazione al disegno di legge,

recante le disposizioni abrogatrici di quelle, già destinate al vaglio

del corpo elettorale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissihile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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