Il referendum e' indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimita' della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto. L'indizione del referendum, puo' tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto referendum con quella per i referendum costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il referendum e' indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a se' stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum e' indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, numero 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Testo vigente dal 15 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art44 · fonte del testo

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