Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e

Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei

referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi

extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, caccia,

obiezione di coscienza e golden share nei confronti del Presidente

della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sorto a seguito: dei

decreti del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1997 con i

quali è stata fissata al 15 giugno 1997 la data per il voto relativo

ai referendum abrogativi ammessi con le sentenze della Corte nn. 38,

41, 33, 32, 31 e 29 del 1997; della deliberazione del Consiglio dei

ministri in data 4 aprile 1997, non conosciuta dai ricorrenti; di

qualunque altra deliberazione del Consiglio dei ministri riguardante

la fissazione al 15 giugno 1997 per lo svolgimento dei referendum,

non conosciuta dai ricorrenti; della lettera del Ministro

dell'interno datata 13 marzo 1997, indirizzata a Marco Pannella e

Paolo Vigevano,

nella parte in cui costituisce motivazione della citata

deliberazione del Consiglio dei ministri; di ogni altro atto

presupposto, connesso e conseguente; con ricorso depositato il 26

aprile 1997 ed iscritto al numero 72 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con

ricorso depositato il 26 aprile 1997, nella qualità di presentatori

e promotori dei referendum abrogativi concernenti norme di disciplina

dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della

carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione

di coscienza e della c.d. golden share sollevano conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, del

Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e

del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento:

- ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997 n. 90, che hanno

indetto i referendum per il 15 giugno 1997;

- alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997,

non conosciuta da essi istanti, nonché ad altre, precedenti,

presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi

conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento

dei referendum;

- alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e

Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce

motivazione della succitata delibera del Governo;

- ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli

dianzi elencati;

che i ricorrenti deducono che il Governo avrebbe fatto cattivo

uso del potere attribuitogli dall'art. 34 legge 25 maggio 1970 n.

352 e leso la sfera di attribuzioni dei promotori dei referendum

quale determinata dall'art. 75 della Costituzione, in quanto la

scelta della data del 15 giugno non tiene conto che, per le attuali

abitudini di vita degli italiani, è ipotizzabile una scarsa

partecipazione degli elettori, che determina il rischio del mancato

raggiungimento del quorum fissato dall'art. 75 della Costituzione e

consente alle forze politiche e sociali contrarie alla abrogazione di

avvalersi dell'astensione come strumento per conseguire detto scopo,

obiettivo che non può essere perseguito dal Governo, neppure

indirettamente o implicitamente, a meno di violare l'obbligo

costituzionale di neutralità ed imparzialità;

che l'intento, manifestato nella missiva in data 13 marzo 1997

del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano, di

consentire al Parlamento di impegnarsi per la definizione di

provvedimenti già presentati dal Governo prima della decisione della

Corte costituzionale sui referendum ammessi (in qualche caso prima

della promozione dell'iniziativa referendaria) e relativi a materie

oggetto di tali referendum evidenzierebbe un rapporto di

concorrenzialità tra iniziativa referendaria ed iniziativa

legislativa (governativa o parlamentare) confliggente con il

principio di "leale collaborazione" che dovrebbe ispirare l'azione

del Governo;

che il "cattivo uso" del potere dell'art. 34 legge n. 352 del

1970, lesivo della sfera di attribuzione, sarebbe altresì dimostrato

dall'assunto che la data è stata fissata al 15 giugno, in quanto era

"impossibile, giuridicamente e tecnicamente, far svolgere

contestualmente le elezioni amministrative e le consultazioni

referendarie";

che la lesività degli atti deriverebbe, altresì, dalla

circostanza che i decreti presidenziali non sono stati adottati entro

il termine stabilito dall'art. 15 legge n. 352 del 1970, applicabile

in virtù dell'art. 40, che stabilisce che il referendum deve essere

indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che

lo abbia ammesso e la data fissata in una domenica compresa tra il 50

e il 70 giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione;

che l'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella

parte in cui stabilisce che i referendum debbano essere tenuti in una

data ricompresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, dovrebbe comunque

ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe gli

artt. 3 e 75 della Costituzione;

che i ricorrenti hanno, quindi, chiesto che la Corte dichiari che

non spetta al Governo, sotto il profilo del cattivo uso del potere,

convocare i comizi referendari per il 15 giugno 1997, annulli i

relativi decreti presidenziali in data 15 aprile 1997 e tutti gli

atti impugnati, disponga, in via cautelare, la sospensione dei

decreti e l'anticipazione dei referendum e, in linea gradata, sollevi

innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, primo comma, legge n. 352 del 1970, in quanto in contrasto con

gli artt. 3 e 75 della Costituzione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a

decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza

contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo

dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione

spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi

ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;

che, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa

Corte ha già riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a

500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i

promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di

conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria,

di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto

essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri

referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi

della consultazione popolare (cfr. ordinanze n. 9 del 1997, n. 118 e

n. 226 del 1995, nonché sentenza n. 161 del 1995);

che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto appare

proponibile sia nei confronti del Presidente della Repubblica, sia

nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui

legittimazione assorbe quella dei singoli ministri;

che, quanto poi al requisito oggettivo, occorre verificare se la

controversia che il ricorso mira ad instaurare riguardi la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per il comitato

promotore del referendum da norme costituzionali;

che, quindi, nella specie, in sede di giudizio di ammissibilità

del ricorso si deve stabilire se sia astrattamente configurabile

un'attribuzione costituzionale del comitato promotore suscettibile di

essere violata ad opera del decreto di fissazione della data di

svolgimento delle operazioni elettorali referendarie;

che, al riguardo, i ricorrenti deducono che la data fissata per

lo svolgimento delle consultazioni referendarie non terrebbe conto di

asserite condizioni di fatto dell'esercizio del voto, influendo in

concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro

volontà elettorale e comportando così una lesione della sfera di

attribuzione garantita ai promotori;

che, peraltro, l'individuazione di un rigido e ristretto arco

temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che

la valutazione dei possibili interessi coinvolti è stata effettuata

dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole,

dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con

puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del

sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all'interno

del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive

situazioni di carattere eccezionale - non prospettate in questo caso

- idonee a determinare un'effettiva menomazione dell'esercizio del

diritto di voto referendario;

che, in assenza di siffatte situazioni, rientra nella sfera delle

attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle

operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di

verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative

domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici,

legittime opzioni, della data entro l'arco temporale prestabilito,

cosicché l'esercizio del potere di fissare tale data non è idoneo

ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita

ai ricorrenti;

che, dunque, nella specie le determinazioni a norma dell'art.

34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, in quanto non

interferiscono con la possibilità di esercizio del diritto di voto,

non producono conseguenze sul rispetto delle attribuzioni stabilite

dalla Costituzione e, quindi, neppure è astrattamente ipotizzabile

alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni

referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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