Art. 9 — Autorizzazione a procedere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

Non si procede senza autorizzazione della Commissione inquirente o della Corte Costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli appartenenti alle altre forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte. La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art9 · fonte del testo

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