Art. 10 — Incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Se il pubblico ministero nel corso della istruzione preliminare o sommaria, ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art10 · fonte del testo
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