Art. 30 — (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Testo vigente dal 7 giugno 1989

Norme correlate

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 7 giugno 1989. 27 parole tolte.

tolto: L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa e' esercitata davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art30 · fonte del testo

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