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Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto puo' chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unita' aziendale idonea ad una piu' razionale utilizzazione agraria, adeguata, alla capacita' lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa. In tal caso il concedente e' tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennita' pari all'ammontare del valore della, produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo. Il pagamento di tale indennita' puo' essere effettuato in due rate annuali. La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avra' esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge. Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 28 giugno 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;327~art6 · fonte del testo

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