Art. 7 — Equiparazione ai coltivatori diretti

Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa e' avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in eta' non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. ((Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 558/1990

    Parametro
    19 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz…

    Art. 42 Contratti agrari · Art. 3 cost. · Art. 7 Contratti agrari · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1982 al 1 gennaio 2018. 20 parole aggiunte.

… si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. aggiunto: Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art7 · fonte del testo

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